Hot! Biotestamento. Le parole chiave

Consenso informato, trattamenti sanitari, responsabilità, tutori, DAT, pianificazione condivisa: negli otto articoli che compongono il testo, assai dibatutto e controverso, il “glossario” della norma che si propone di “tutelare il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona”.

E’ nota come legge sul biotestamento, ma tecnicamente sono “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”: il disegno di legge, che ha terminato il suo iter alla Camera con l’approvazione nel mese di aprile, è ora in discussione al Senato, che si prevede lo approverà in questi giorni. Ecco, in sintesi, le principali novità introdotte dal testo, che ha lo scopo di “ tutelare il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona”, stabilendo che “nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge”. Parole chiave del disegno di legge sono: consenso informato, trattamenti sanitari, responsabilità, tutori, DAT, pianificazione condivisa. 

Consenso informato (art. 1). Questo consiste nel diritto del paziente di “conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informato in modo completo, aggiornato e a lui comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefìci e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi”. Tale consenso è acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente, è documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazioni. Si precisa che, qualora il paziente abbia una disabilità, il consenso debba essere acquisito “attraverso dispositivi che le consentano di comunicare”. Una volta informato, il paziente “capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso”. Nel caso in cui il paziente neghi il consenso ai trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, “il medico prospetta al paziente e, se questi acconsente, ai suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e le possibili alternative e promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica”. 

Trattamenti sanitari. Si intende con questa definizione “la nutrizione artificiale e l’idratazione artificiale, in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici”.

Responsabilità. Una volta raccolto il “consenso informato” del paziente, “il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale”, anche in presenza di conseguenze fatali.

Terapia del dolore (art. 2). In tutti i casi, anche in presenza di rifiuto (o rinuncia) da parte del paziente dei trattamenti sanitari, il medico ha il dovere di alleviarne le sofferenze, attraverso “un’appropriata terapia del dolore, con il coinvolgimento del medico di medicina generale e l’erogazione delle cure palliative di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38. 

Ostinazione irragionevole. Contro il cosiddetto “accanimento terapeutico”, la norma dispone che “nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati”. E’ previsto anche, in caso di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il ricorso alla “sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente”. 

Tutori. In caso di pazienti minori o interdetti (art. 3). “Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore”, che dovrà sempre avere come scopo “la tutela della salute psicofisica e della vita della persona nel pieno rispetto della sua dignità”. Nel caso della persona “Inabilitata”, il consenso può essere espresso dalla persona stessa o dall’eventuale amministratore di sostegno, laddove sia stato nominato. 

DAT, ovvero: disposizioni anticipate di trattamento (art. 4). Strumento fondamentale, introdotto dalla norma, è il documento che contiene le Dat, ovvero le disposizioni anticipate di trattamento. “Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari”. A garanzia di queste volontà, viene nominato un “fiduciario”, che avrà il compito di assicurarne il rispetto e l’esecuzione. L’articolo 4 contiene tutte le indicazioni sulle modalità relative sia alla nomina del fiduciario sia alla redazione e registrazione delle Dat. 

Pianificazione condivisa delle cure (art. 5). Perno della normativa è la “relazione di fiducia tra medico e paziente”, cui si fa più volte riferimento. E’ da questa che discende un processo di cura pianificato e condiviso. “Rispetto all’evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico”.

 

C.L. (Fonte: Redattore Sociale)

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